Pubblicità ingannevole in odontoiatria e medicina estetica
Pubblicità ingannevole in odontoiatria e medicina estetica – a cura del prof. Antonino Araco.
Per le materie sanitarie, la pubblicità fatta da medici e odontoiatri e da società commerciali è lecita.
Però questa deve seguire le regole fissate dall’ordine professionale.
Infatti nel nuovo codice di deontologia medica del maggio 2014, sono state affrontate alcune specifiche questioni inerenti la pubblicità sanitaria.
E’ stato regolato il comportamento dei medici e degli odontoiatri relativo alla promozione della loro attività professionale.
Per esempio la “visita gratuita” offerta dal professionista sanitario è stata regolata dall’art. 54 (Esercizio libero professionale – Onorari e tutela della responsabilità civile).
Questo stabilisce che il medico può effettuare visite e prestare gratuitamente la sua opera.
Però tale comportamento non deve rivestire una connotazione esclusivamente commerciale.
Inoltre, la visita gratuita non deve costituire concorrenza sleale!
Infine, non deve essere finalizzata a indebito accaparramento di clientela.
Anche l’informazione sanitaria deve avere delle caratteristiche specifiche.
Viene pertanto stabilito che deve essere accessibile, trasparente, rigorosa e prudente.
E soprattutto deve essere fondata sulle conoscenze scientifiche acquisite!
Pertanto è fatto divieto all’esercente la professione sanitaria divulgare notizie che alimentino aspettative o timori infondati.
E, in ogni caso, idonee a determinare un pregiudizio dell’interesse generale.
La Pubblicità ingannevole in odontoiatria e medicina estetica viene sanzionata!
Di recente la Commissione Albo Odontoiatri (CAO) di Roma ha inflitto una sospensione al direttore sanitario dei centri dentistici Doctor Dentist.
La catena odontoiatrica promuoveva gli impianti dentali ad 1 euro!
Dagli accertamenti si è poi evidenziato che l’offerta (ritirata dalla catena commerciale) era relativa al secondo impianto dentale mentre il primo era pagato dal paziente a prezzo pieno.
Inoltre la pubblicità non specificava il tipo di impianto, l’onorario relativo al servizio, i titoli professionali e le specializzazioni.
Ancora, al direttore sanitario è statao contestato il fatto che aveva assunto l’incarico in 11 strutture!
Ciò violava l’art. 69 del codice di deontologia che vieta l’assunzione di incarichi plurimi.
Una questione ancora aperte riguarda l’attività pubblicitaria delle società commerciali che pubblicizzano servizi di medicina e chirurgia estetica.
Spesso queste pubblicità non indicano il nome dei medici che erogano la prestazione.